L’ obbligo di applicazione del D.Lgs 81/2008 nelle imprese agricole
Nelle more delle future precisazioni ed interpretazioni giuridiche, al momento pare ragionevole formulare il seguente quadro riassuntivo per l’applicazione del D.Lgs nelle imprese agricole:
imprese individuali | Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei lavoratori subordinati | Applicazione del solo art. 21 nei confronti del titolare se coltivatore diretto, e dei suoi collaboratori familiari |
soci delle società semplici | Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei lavoratori subordinati ed equiparati | Applicazione del solo art. 21 nei confronti dei soci che prestano la propria attività nella società |
altre società | Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei lavoratori subordinati | Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei soci che prestano la propria attività nella società |
GLI ADEMPIMENTI TRA AZIENDA E UNITÀ PRODUTTIVA
La serie di adempimenti di carattere organizzativo che il D.Lgs pone a carico del datore di lavoro non è riferita all’azienda nel suo complesso, bensì alla singola unità produttiva.
Il D.Lgs definisce l’unità produttiva come «stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».
Data la definizione, possiamo dire che l’assoluta maggior parte delle aziende agricole equivalgono ad una unica unità produttiva.
Nei casi in cui l’azienda agricola, sebbene diretta in modo unitario dall’imprenditore individuale o dalla società, sia articolata in più “punti produttivi” non interdipendenti fra loro sotto il profilo tecnico-funzionale, sarà necessario adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs in ciascuno di questi “punti”.
L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
I vari obblighi imposti al datore di lavoro che debba applicare il D.Lgs ruotano attorno ad un adempimento fondamentale non delegabile: la valutazione dei rischi.
Il D.Lgs prevede che tutti i datori di lavoro agricoli debbano provvedere alla valutazione dei rischi, ma stabilisce diverse modalità, come di seguito specificato, in funzione del numero dei lavoratori impiegati in azienda.
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del numero dei lavoratori impiegati in azienda (inferiore a 10; tra 10 e 50; oltre 50)
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di talune scadenze temporali (date di riferimento: 18° mese successivo alla data di entrata in vigore di specifici Decreti interministeriali; 30 giugno 2012)
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della presenza di talune tipologie di rischio (chimico, biologico, ecc.), per le quali il titolo specifico ribadisce l’obbligo di una valutazione nella quale vengono, una volta individuati i rischi, esplicitati i criteri utilizzati per la relativa valutazione, evidenziando con ciò l’impossibilità dell’autocertificazione
Di seguito si descrivono alcuni degli scenari possibili:
1. Per i datori di lavoro agricoli che assumono non più di 10 lavoratori:
L'agevolazione è del tutto evidente: occorre comunque valutare i rischi presenti in azienda e programmare le azioni necessarie ad eliminarli o quantomeno a ridurli, ma questi adempimenti possono essere certifi-cati con una dichiarazione scritta da parte del datore di lavoro. |
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Sia il documento scritto che l'autocertificazione debbono essere conservati in azienda e resi disponibili, anche mediante invio, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
2. Per i datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori subordinati in numero superiore a 10 ma inferiore a 50, nelle cui aziende non si svolgano attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi con l’esposizione ad amianto.
Stato attuale: il datore di lavoro è tenuto ad elaborare un documento scritto (art. 28) contenente:
| Dopo l'emanazione del decreto interministeriale (di futura emana-zione) che individuerà le procedure standardizzate di cui al punto 1, tali aziende potranno giovarsi della possibilità di redigere il documento di valutazione dei rischi secondo tale semplificazione. |
3. Per i datori di lavoro agricoli che occupano lavoratori subordinati in numero superiore a 10 ma inferiore a 50, nelle cui aziende si svolgano attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi con l’esposizione ad amianto; Per i datori di lavoro agricoli che occupano lavoratori subordinati in numero superiore a 50:
Il D.Lgs 81/2008 deve essere applicato integralmente, con redazione del documento di valutazione secondo art. 28. |
Infine, nel caso delle imprese agricole con oltre 50 addetti, o di imprese con lavorazioni ad alto rischio, il D.Lgs 81/2008 dovrà essere applicato integralmente.
COME "CONTARE" IL NUMERO DEI LAVORATORI
Pur rammentando che l’applicabilità del D.Lgs supera i confini del lavoro subordinato, e che è sufficiente la presenza in azienda di un solo lavoratore subordinato per una sola giornata nell'anno per far sì di rientrare nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs, esistono alcuni punti di quest’ultimo che dovranno essere applicati in funzione del numero di lavoratori; si tratta:
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della possibilità di autocertificare o di utilizzare le procedure standardizzate per la redazione della valutazione dei rischi (art. 29)
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dell’esigenza di effettuare la riunione periodica
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dell’opportunità di eleggere il R.L.S.
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dello svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34).